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Art. 57 Lingue impiegate nell’etichetta 127
L’etichetta deve essere redatta in almeno una lingua ufficiale del luogo di fornitura. 127 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220). |