Ordinanza
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Art. 10 Stralcio di principi attivi
1 Il DFI stralcia un principio attivo dall’allegato 1 se nell’UE il principio è stralciato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/201140. Concede termini identici a quelli concessi nell’UE per l’immissione sul mercato delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti questo principio attivo e per l’utilizzo di questi ultimi.41 2 Può, su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), rinunciare allo stralcio di un principio attivo dall’allegato 1, qualora non esista un’alternativa alla sua utilizzazione per lottare contro un organismo nocivo e a condizione che, mediante un uso conforme alle prescrizioni, non abbia alcun effetto nocivo sulla salute umana. In tal caso l’impiego di tale principio attivo sarà limitato a tale uso. L’approvazione dei principi attivi in questione è regolarmente riesaminata. Per quanto riguarda la partecipazione dei dipartimenti si applicano gli articoli 62a e 62bdella legge del 21 marzo 199742 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).43 40 Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate, GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1293, GU L 302 del 16.9.2020, pag. 24. 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5563). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). |