1 D’intesa con i servizi di valutazione, il servizio d’omologazione può riesaminare in qualsiasi momento le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante per il quale l’UE ha fissato condizioni o restrizioni in fase di approvazione o di rinnovo dell’approvazione. Può procedere a un riesame mirato qualora sulla base di nuove conoscenze sia necessario un adeguamento delle condizioni d’uso dei prodotti contenenti un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante.
2 Le seguenti informazioni sono richieste dopo ogni rinnovo da parte dell’UE dell’approvazione di un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante:
- a.
- i dati necessari all’identificazione del prodotto fitosanitario, compresa la sua composizione completa;
- b.
- le informazioni necessarie per identificare il principio attivo, il fitoprotettore o il sinergizzante.
3 Dopo aver consultato i servizi di valutazione, il servizio d’omologazione richiede ai titolari delle autorizzazioni i dati necessari alla valutazione delle condizioni o restrizioni di cui al capoverso 1, comprese le pertinenti informazioni relative al principio attivo, al fitoprotettore o al sinergizzante, e stabilisce un termine di consegna.
4 Modifica un’autorizzazione oppure la vincola a nuovi oneri se dalla valutazione dei dati di cui al capoverso 3 risulta che ciò è necessario per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 17. Può modificare un’autorizzazione oppure vincolarla a nuove prescrizioni direttamente sulla base dei risultati disponibili della procedura di approvazione o di rinnovo dell’approvazione dell’UE.
5 L’autorizzazione è revocata se:
- a.
- non sono fornite le informazioni di cui al capoverso 2;
- b.
- il riesame delle informazioni disponibili non consente di concludere che le condizioni di cui all’articolo 17 sono soddisfatte.
6 Prima di modificare o revocare un’autorizzazione, il servizio d’omologazione informa il titolare e gli concede la possibilità di presentare osservazioni o informazioni supplementari.
81 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4199).