Ordinanza
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Art. 30 Revoca o modifica di un’autorizzazione su richiesta del titolare della stessa
1 Un’autorizzazione può essere revocata o modificata, su richiesta del titolare della stessa, il quale motiva la sua domanda. 2 Le modifiche possono essere concesse soltanto ove sia accertato per queste domande e conformemente alla procedura di cui agli articoli 23 e 24, che continuano a essere rispettati i requisiti di cui all’articolo 17. |