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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Art. 54Imballaggio e presentazione
1 I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi devono essere imballati in modo da ridurre al minimo la possibilità di errore.
2 I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti accessibili al grande pubblico che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi devono contenere componenti che ne scoraggino o impediscano il consumo.
3 I prodotti fitosanitari devono essere imballati per analogia conformemente all’articolo 8 OPChim108; laddove nell’OPChim si parla di sostanze o preparati pericolosi, nella presente ordinanza si intendono tutti i prodotti fitosanitari.109
4 I prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali devono essere formulati e imballati in modo da facilitare il dosaggio al momento dell’utilizzazione.
5 Per poter essere immessi sul mercato in Svizzera, i prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 36 devono avere l’imballaggio estero originale.110