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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Art. 67Divieto d’impiego
Se il servizio d’omologazione o un servizio di valutazione ritiene che il potenziale di pericolo di un prodotto fitosanitario sia inaccettabile e revoca l’omologazione, il servizio d’omologazione può vietare l’impiego del prodotto fitosanitario in questione. Pubblica il divieto d’impiego nel Foglio federale come decisione di obbligatorietà generale.