Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Art. 14Omologazione ai fini dell’immissione sul mercato
1 Un prodotto fitosanitario non può essere immesso sul mercato a meno che non sia stato omologato conformemente alla presente ordinanza.
1bis Per l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o sulle conoscenze tradizionali a esse associate, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201550.51
2 In deroga al capoverso 1, non è richiesta un’omologazione nei casi seguenti:
immissione sul mercato e uso di prodotti fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo conformemente all’articolo 41; se i prodotti fitosanitari sono o contengono organismi, sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 9 maggio 201253 sull’impiego confinato e dell’OEDA54;
b.
produzione, stoccaggio o immissione sul mercato di prodotti fitosanitari destinati a essere utilizzati in uno Paese terzo.
3 L’omologazione vale per i prodotti fitosanitari: