1 Fatto salvo l’articolo 34, un prodotto fitosanitario è autorizzato soltanto se, conformemente ai principi uniformi di cui al capoverso 5, soddisfa le seguenti condizioni:
- a.
- i principi attivi, i fitoprotettori e i sinergizzanti in esso contenuti sono stati approvati;
- b.
- il principio attivo, il fitoprotettore o il sinergizzante in esso contenuto ha origine diversa o ha la stessa origine ma ha subito modifiche nel processo o nel luogo di fabbricazione:
- 1.
- le specifiche del principio attivo o del fitoprotettore o sinergizzante non divergono significativamente da quelle approvate ai sensi dell’articolo 5, e
- 2.
- tale principio attivo, fitoprotettori o sinergizzanti non presentano effetti nocivi dovuti a impurezze, come definiti dall’articolo 4 capoversi 3 e 5 superiori a quelli che si sarebbero avuti se fossero stati prodotti conformemente al processo di fabbricazione indicato nel fascicolo riguardante l’approvazione;
- c.
- i coformulanti in esso contenuti non sono riportati nell’allegato 3;
- d.
- la sua formulazione tecnica è tale che l’esposizione dell’utilizzatore e altri rischi sono per quanto possibile limitati senza compromettere il funzionamento del prodotto;
- e.
- alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, esso soddisfa le condizioni previste dall’articolo 4 capoverso 5;
- f.
- è possibile determinare con metodi adeguati la natura e la quantità dei principi attivi, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti in esso contenuti e, se del caso, delle impurezze e dei coformulanti rilevanti dal profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale;
- g.
- i suoi residui, provenienti da un impiego autorizzato e rilevanti dal profilo tossicologico, ecotossicologico o ambientale, possono essere determinati con metodi adeguati di uso corrente, con adeguati limiti d’individuazione sui relativi campioni;
- h.
- le sue proprietà fisico-chimiche sono state determinate e giudicate accettabili per un uso e uno stoccaggio appropriati;
- i.56
- per i vegetali o i prodotti vegetali utilizzati, se del caso, come derrate alimentari o alimenti per animali, le concentrazioni massime dei residui derivanti dall’impiego cui si riferisce l’autorizzazione sono stati fissati conformemente all’OAOVA57 o all’ordinanza del 26 ottobre 201158 sugli alimenti per animali.
1bis In aggiunta ai requisiti di cui al capoverso 1, un prodotto fitosanitario deve adempiere le prescrizioni per il livello minimo di purezza del principio attivo e per la natura e il tenore massimo di certe impurezze conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/201159.60
1ter Un prodotto fitosanitario è autorizzato per un uso non professionale solo se, oltre ai capoversi 1 e 1bis, sono adempiuti anche i requisiti di cui all’allegato 12 numero 1.61
2 Il richiedente deve dimostrare che i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a–h sono soddisfatti e, nel caso dei prodotti fitosanitari per uso non professionale, anche i requisiti di cui all’allegato 12 numero 1; sono escluse dall’obbligo della prova le parti dei requisiti che riguardano la classificazione e l’etichettatura del prodotto.62
3 Il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b e lettere d–h, è stabilito mediante test e analisi ufficiali, o ufficialmente riconosciuti, effettuati in condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali pertinenti rispetto all’impiego del prodotto fitosanitario in questione e rappresentative delle condizioni d’uso.
4 Riguardo al capoverso 1 lettera f, l il servizio d’omologazione può definire metodi armonizzati tenendo conto, a tal fine, di quelli adottati dall’UE.
5 I principi uniformi di valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari sono fissati nell’allegato 9 e precisano i criteri di cui al capoverso 1. D’intesa con il DEFR e il Dipartimento federale dellʼambiente, dei trasporti, dellʼenergia e delle comunicazioni, il DFI può adattare l’allegato 9. Per quanto riguarda la partecipazione dei dipartimenti si applicano gli articoli 62a e 62bLOGA63.64
6 In fase di valutazione dei prodotti fitosanitari bisogna considerare l’interazione tra il principio attivo, i fitoprotettori, i sinergizzanti e i coformulanti.
7 Un prodotto fitosanitario, inoltre, è autorizzato solo se:
- a.65
- non contiene organismi considerati organismi alloctoni invasivi ai sensi dell’articolo 3 lettera h OEDA o che figurano negli allegati 2.1 e 2.2 OEDA;
- b.
- l’identità e le proprietà biologiche dei microrganismi e macrorganismi in esso contenuti sono sufficientemente conosciuti;
- c.
- non contiene una miscela di principi attivi per combattere gruppi diversi di organismi nocivi, quali insetti, funghi o malerbe.
8 Per i prodotti per il trattamento delle sementi e i prodotti fitosanitari utilizzati nella foresta per trattare il legno abbattuto si possono prevedere deroghe ai requisiti di cui al capoverso 7 lettera c.
9 I prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati sono autorizzati soltanto se adempiono i requisiti dell’OEDA.
10 Il servizio d’omologazione può negare l’autorizzazione o vincolarla a oneri o a condizioni se risulta necessario adottare le misure preventive secondo l’articolo 148a LAgr.
11 Il servizio d’omologazione può autorizzare per due anni al massimo un prodotto fitosanitario contenente un principio attivo che non figura ancora nell’allegato 1, se tale prodotto adempie i requisiti dei capoversi 1 lettere b–i, 5 e 9; sono esclusi i prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi patogeni. Esso fornisce previamente all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), per parere, i documenti pertinenti nonché le conclusioni della sua valutazione.
56 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5563).
57 RS 817.021.23
58 RS 916.307
59 Cfr. nota ad art. 10 cpv. 1.
60 Introdotto dalla cifra I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5563).
61 Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 784).
62 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 784).
63 RS 172.010
64 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760).
65 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 1° mar. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 116).