1 Il servizio d’omologazione decide in merito all’autorizzazione mediante decisione.
2 L’autorizzazione stabilisce su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (p. es. ferrovie, spazi pubblici, magazzini) e a quali fini può essere usato il prodotto fitosanitario.
3 L’autorizzazione precisa i requisiti concernenti l’immissione sul mercato e l’uso del prodotto fitosanitario. Tali requisiti comprendono almeno le condizioni d’uso da soddisfare per rispettare le condizioni e le restrizioni previste dall’articolo 5 capoverso 2.
4 L’autorizzazione contiene una classificazione del prodotto fitosanitario secondo l’allegato 1 parti 2–5 del regolamento (CE) n. 1272/200866 ai sensi del Globally Harmonized System (GHS).67
5 Se la domanda è accolta, l’autorizzazione contiene in particolare i seguenti dati:
- a.
- il domicilio, la sede sociale o la filiale del richiedente;
- b.
- il nome commerciale con il quale il prodotto fitosanitario può essere immesso sul mercato;
- c.
- la denominazione e il tenore di ogni principio attivo espresso in unità metriche e il tipo di preparazione del prodotto fitosanitario;
- d.
- per i microrganismi e i macrorganismi, l’identità e il tenore di ogni principio attivo espresso in unità adeguate;
- e.
- la durata di validità dell’autorizzazione;
- f.
- il numero federale di autorizzazione.
6 Se del caso, i requisiti di cui al capoverso 3 includono altresì:
- a.
- la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione;
- b.
- il periodo tra l’ultima applicazione e il raccolto;
- c.
- il numero massimo di applicazioni all’anno;
- d.
- le restrizioni concernenti la distribuzione e l’uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei lavoratori interessati o l’ambiente; l’inclusione di tale restrizione è indicata sull’etichetta;
- e.
- l’indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio professionali o non professionali;
- f.
- l’intervallo tra le applicazioni;
- g.
- l’intervallo di rientro.
7 L’autorizzazione vale per il titolare menzionato nella decisione e non è trasferibile.
66 Cfr. nota ad art. 3 cpv. 1 lett. d.
67 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 mag. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 3451).