Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Art. 20Certificati
1 Su domanda del titolare dell’autorizzazione, il servizio d’omologazione può confermare l’autorizzazione d’immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario in Svizzera rilasciando un certificato.
2 Su domanda del titolare dell’autorizzazione, il servizio d’omologazione può confermare mediante un certificato d’esportazione che un determinato prodotto fitosanitario è fabbricato in Svizzera. A tal fine sente previamente il parere della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sempre che ne sia interessata la sua sfera di competenze.