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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Art. 29Revoca o modifica di un’autorizzazione
1 Il servizio d’omologazione può riesaminare un’autorizzazione in qualunque momento, qualora vi sia motivo di ritenere che uno dei requisiti previsti dall’articolo 17 non sia più rispettato. Il servizio d’omologazione riesamina un’autorizzazione qualora concluda che sia compromessa la realizzazione degli obiettivi dell’OPAc79.
2 Se il servizio d’omologazione intende revocare o modificare un’autorizzazione ne informa il titolare e dà a questi la possibilità di presentare osservazioni o ulteriori informazioni.
3 Il servizio d’omologazione revoca o modifica l’autorizzazione, a seconda dei casi, se:
a.
i requisiti di cui all’articolo 17 non sono, o non sono più, rispettati;
b.
sono state fornite informazioni false o ingannevoli circa i fatti sulla cui base è stata concessa l’autorizzazione;
c.
non è stata rispettata una delle condizioni previste nell’autorizzazione;
d.
in base all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, le modalità d’uso e i quantitativi impiegati possono essere modificati; o
e.
il titolare dell’autorizzazione non adempie gli obblighi derivanti dalla presente ordinanza;
f.
sono soddisfatte le condizioni per adottare misure preventive ai sensi dell’articolo 148a LAgr.