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Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
Art. 59Scheda di dati di sicurezza
1 Per i prodotti fitosanitari occorre redigere e consegnare, per analogia conformemente agli articoli 19–22 OPChim128, schede di dati di sicurezza; non è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza gli scenari d’esposizione di cui all’articolo 20 capoverso 2 OPChim. Laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell’autorizzazione.129
2 Le schede dei dati di sicurezza possono essere messe a disposizione in formato elettronico. Su richiesta, devono essere consegnate in formato cartaceo.130
3 Le schede di dati di sicurezza devono essere conservate secondo l’articolo 23 OPChim.131