Ordinanza
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Art. 77 Importazione e permesso generale d’importazione
1 Per l’importazione di prodotti fitosanitari per scopi professionali o commerciali occorre un permesso generale d’importazione (PGI). Quest’ultimo è rilasciato dall’UFAG.168 2 Il PGI è rilasciato, su domanda scritta, alle persone che hanno il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera o sono cittadini di uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo che stabilisce la rinuncia a tale requisito. 3 Il PGI ha validità illimitata, è personale e non è trasferibile. In casi gravi può essere revocato, in particolare in caso d’impiego abusivo. 4 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare nella dichiarazione doganale il numero del PGI dell’importatore. 5 Il servizio d’omologazione informa le autorità cantonali sui titolari di un PGI residenti nel loro territorio. 6 Un prodotto fitosanitario può essere importato solo se è stato omologato conformemente alla presente ordinanza o se non è richiesta alcuna omologazione conformemente all’articolo 14 capoverso 2.169 168 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). 169 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 685). |
