Ordinanza
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Art. 8 Riesame dei principi attivi approvati da parte del servizio d’omologazione
1 Il servizio d’omologazione può riesaminare in qualsiasi momento un principio attivo approvato. Al momento della decisione sulla necessità del riesame tiene conto delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di controllo, anche nel caso in cui alla conclusione del riesame delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 vi siano indicazioni che la realizzazione degli obiettivi stabiliti conformemente all’ordinanza del 28 ottobre 200837 sulla protezione delle acque (OPAc) è compromessa. Il servizio d’omologazione tiene conto delle decisioni dell’UE in materia. 2 Se il servizio d’omologazione ha motivo di ritenere, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, che il principio attivo non soddisfi più i criteri di approvazione previsti dall’articolo 4 o che non siano state fornite le informazioni ulteriori di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera f, il servizio d’omologazione informa il fabbricante del principio attivo e gli concede un termine per la presentazione di osservazioni. 3 Se il servizio d’omologazione conclude che non sono più soddisfatti i criteri di approvazione previsti dall’articolo 4 o che non sono state fornite le informazioni ulteriori di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera f, propone al DFI di revocare l’approvazione del principio attivo oppure modifica le condizioni o le restrizioni di cui all’articolo 5 capoverso 2.38 38 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 760). |
