Ordinanza
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Art. 86d Disposizione transitoria della modifica del 31 ottobre 2018 189
I prodotti fitosanitari la cui durata dell’autorizzazione è limitata secondo il diritto anteriore a una data successiva al 1° gennaio 2019, possono essere immessi sul mercato e utilizzati dopo tale data senza restrizioni temporali fatta salva una decisione di revoca o di modifica emessa in virtù degli articoli 29, 29a o 30. 189 Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4199). |
