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Art. 100 Etichettatura
1 L’etichetta non deve fornire indicazioni errate, ingannevoli o incomplete o tacere fatti che possano trarre in inganno gli acquirenti in merito alla natura, al tipo di composizione o all’utilizzabilità dell’organismo ausiliario. 2 L’etichetta deve recare in modo leggibile e indelebile le seguenti informazioni:
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