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Art. 102 Pubblicità
1 La pubblicità è permessa soltanto per gli organismi ausiliari approvati. 2 La pubblicità di prodotti contenenti organismi ausiliari può contenere esclusivamente affermazioni sugli usi ammessi secondo l’approvazione. 3 La pubblicità di prodotti contenenti organismi ausiliari non può contenere informazioni, sotto forma testuale o grafica, potenzialmente fuorvianti per quanto riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per l’ambiente, come i termini «a basso rischio», «non tossico» o «innocuo». |
