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Art. 107 Autorizzazione generale per organizzazioni di ricerca, Cantoni o imprese
1 Su domanda, il Servizio di omologazione rilascia a Cantoni, organizzazioni di ricerca e imprese un’autorizzazione generale a condurre test di cui all’articolo 106, a condizione che il richiedente disponga delle necessarie conoscenze ed esperienze nell’esecuzione di tali test. 2 Chi dispone di un’autorizzazione generale non deve chiedere un’autorizzazione per ciascun test. 3 Non possono essere rilasciate autorizzazioni generali per l’esecuzione di test in cui sono impiegati microrganismi o organismi ausiliari, oppure applicazioni per via aerea. 4 Il Servizio di omologazione stabilisce la durata di un’autorizzazione generale. La durata massima è di cinque anni. |
