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Art. 11 Esigenze concernenti le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario
1 Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario devono essere considerati approvati sulla base degli articoli 5 o 6. 2 Qualora la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante abbia origine diversa da una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante già approvato o abbia la stessa origine ma ha subito modifiche nel processo o nel luogo di fabbricazione:
3 La sostanza attiva non è un organismo considerato organismo alloctono invasivo secondo l’articolo 3 lettera h dell’ordinanza del 10 settembre 200816 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA). 15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1. |
