|
|
|
Art. 113 Scambio di informazioni e dati
1 Il Servizio di omologazione e i servizi di valutazione mettono reciprocamente a disposizione, per quanto necessario per adempiere i loro compiti, i dati che hanno rilevato o fatto rilevare sulla base della presente ordinanza o di altri atti normativi che disciplinano la protezione dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente da prodotti fitosanitari. A tal fine possono allestire procedure di richiamo automatizzate. 2 Per il resto si applica per analogia l’articolo 75 capoversi 2–5 OPChim61. |
