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Art. 114 Trasmissione di dati all’estero e a organizzazioni internazionali
1 Il Servizio di omologazione e i servizi di valutazione possono trasmettere dati non confidenziali a istituzioni estere e a organizzazioni internazionali. 2 Le condizioni per la trasmissione di dati confidenziali sono disciplinate dall’articolo 76 capoverso 2 OPChim62. |
