1 Il Servizio di omologazione rende elettronicamente accessibili al pubblico informazioni su:
- a.
- le sostanze attive, i fitoprotettori, i sinergizzanti e gli organismi ausiliari approvati;
- b.
- i prodotti fitosanitari omologati;
- c.
- i prodotti fitosanitari di cui è stata revocata l’omologazione;
- d.
- i prodotti fitosanitari con un permesso di vendita valido;
- e.
- i prodotti fitosanitari di cui è stato revocato il permesso di vendita.
2 Le informazioni sui prodotti fitosanitari omologati e sui prodotti fitosanitari con permesso di vendita contengono almeno quanto segue:
- a.
- il nome commerciale del prodotto fitosanitario;
- b.
- la denominazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario, e le loro proporzioni;
- c.
- il nome del titolare dell’omologazione e il numero federale d’omologazione;
- d.
- il tipo di formulazione;
- e.
- le seguenti informazioni conformemente al regolamento (CE) n. 1272/200863 se pertinenti:
- 1.
- l’avvertenza che risulta dalla classificazione secondo l’allegato 1 parti 2–5,
- 2.
- le indicazioni di pericolo e la categoria secondo l’allegato 3,
- 3.
- i pittogrammi di pericolo secondo l’allegato 5,
- 4.
- gli identificatori del prodotto secondo l’articolo 18;
- f.
- gli usi per cui è omologato il prodotto;
- g.
- le esigenze concernenti l’uso del prodotto fitosanitario;
- h.
- l’informazione se il prodotto fitosanitario sia omologato per un uso non professionale;
- i.
- l’informazione su eventuali restrizioni dell’uso del prodotto fitosanitario nelle zone d’insediamento;
3 Le informazioni sulle omologazioni e i permessi di vendita revocati contengono almeno quanto segue:
- a.
- i dati di cui al capoverso 2 lettere a–c;
- b.
- i termini per l’immissione sul mercato delle scorte e l’uso;
- c.
- i motivi della revoca di un’omologazione, se sono inerenti alla sicurezza del prodotto.
4 Il Servizio di omologazione può pubblicare valutazioni e rapporti:
- a.
- sull’omologazione di un prodotto fitosanitario e sul rinnovo dell’omologazione;
- b.
- sull’approvazione di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante e sul rinnovo dell’approvazione.
5 Le informazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono riportate periodicamente nel registro dei prodotti di cui all’articolo 72 OPChim64.
63 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 57 cpv. 3 lett. b.
64 RS 813.11