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Art. 117 Accessibilità delle informazioni e dell’elenco
1 Le informazioni di cui all’articolo 115 e l’elenco di cui all’articolo 116 devono essere facilmente accessibili. Non devono contenere informazioni confidenziali. 2 Le informazioni di cui all’articolo 115 capoverso 1 lettere b–e sono aggiornate almeno una volta ogni tre mesi. |
