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Art. 122 Concessione e revoca dei diritti di accesso
1 Chi desidera accedere ai dati del sistema d’informazione deve presentare una domanda scritta al Servizio di omologazione. 2 Il Servizio di omologazione esamina la domanda e concede i diritti di accesso conformemente all’articolo 120. 3 Gli organi aventi diritto di accesso notificano al Servizio di omologazione le persone con diritto di accesso non più attive presso di loro. Il Servizio di omologazione revoca a tali persone il diritto di accesso. |
