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Art. 144 Prodotti fitosanitari omologati secondo il diritto anteriore
1 La durata dell’omologazione di un prodotto fitosanitario rilasciata prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza dipende dalla durata dell’approvazione della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante contenuto nel prodotto fitosanitario. 2 Qualora un prodotto fitosanitario omologato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza contenga diverse sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti, la durata dell’omologazione dipende dalla sostanza attiva, dal fitoprotettore o dal sinergizzante la cui approvazione scade prima. 3 Qualora un prodotto fitosanitario omologato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza contenga una o più sostanze attive non approvate nell’UE, esso rimane omologato fino al 30 novembre 2030. Sono fatte salve le decisioni del Servizio di omologazione sulla base di nuove conoscenze. Il Servizio di omologazione può prolungare il termine del 30 novembre 2030 per le sostanze attive che non sono ancora state valutate nell’UE. Per la vendita e l’uso si applicano i termini di cui all’articolo 45. |
