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Art. 145 Domande di omologazione e di approvazione presentate prima dell’entrata in vigore e riesami avviati prima dell’entrata in vigore
1 Le domande di omologazione presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza concernenti prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva che non è più considerata approvata secondo il nuovo diritto sono considerate respinte. 2 Le domande di omologazione presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza concernenti prodotti fitosanitari contenenti un macrorganismo approvato secondo il diritto anteriore diventano prive di oggetto. 3 Le domande di approvazione di macrorganismi presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono trattate come domande di approvazione di organismi ausiliari. 4 Le domande di approvazione di sostanze di base non approvate nell’UE presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono considerate respinte. 5 Le domande di omologazione di prodotti fitosanitari presentate prima del 30 novembre 2018 sono considerate respinte con l’entrata in vigore della presente ordinanza. 6 Le domande di omologazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate, presentate tra il 1° dicembre 2018 e l’entrata in vigore della presente ordinanza, sono trattate secondo il diritto anteriore, salvo che non sia richiesta la procedura di cui all’articolo 16 entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza. La durata delle omologazioni è disciplinata dall’articolo 15. 7 I riesami delle omologazioni di prodotti fitosanitari avviati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono eseguiti secondo il diritto anteriore. Se il riesame comporta una modifica dell’omologazione, la durata dell’omologazione modificata è disciplinata dall’articolo 15. |
