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Art. 16 Omologazione semplificata di prodotti fitosanitari che sono già stati omologati in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera
1 Per l’omologazione di un prodotto fitosanitario identico a uno omologato in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera, le condizioni di cui agli articoli 10 capoverso 1 lettere a e c nonché 12 capoverso 1 lettere a–e e g sono considerate adempiute, se:
2 Nell’esame della domanda, i servizi di valutazione eseguono una propria valutazione nei settori in cui in Svizzera vigono disposizioni legali divergenti da quelle dello Stato membro dell’UE in questione. Negli altri settori riprendono la valutazione dello Stato membro dell’UE. 3 I servizi di valutazione propongono per la Svizzera condizioni d’uso adeguate. 4 L’omologazione semplificata non è ammessa se il prodotto fitosanitario:
5 Non viene eseguita alcuna valutazione comparativa ai sensi dell’articolo 46. 22 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. |
