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Art. 17 Estensione dell’omologazione per usi minori
1 L’omologazione di un prodotto fitosanitario può, su domanda, essere estesa per un uso minore. 2 Le esigenze di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettere a–e sono considerate adempiute se il richiedente prova che il prodotto fitosanitario è omologato in base a una procedura ordinaria per l’uso minore previsto, in uno Stato membro dell’UE con condizioni agronomiche, climatiche e ambientali comparabili a quelle in Svizzera. 3 Un’estensione dell’omologazione non è permessa se il prodotto fitosanitario in questione contiene o è costituito da un organismo geneticamente modificato. |
