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Art. 24 Uso dei dati di precedenti test su vertebrati
1 Se dispone di sufficienti conoscenze derivanti da precedenti test con vertebrati su un prodotto fitosanitario, una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante, il Servizio d’omologazione comunica al richiedente se sono richiesti nuovi test, e quali, per il rilascio di un’omologazione. 2 Se la durata di protezione di queste conoscenze non è ancora scaduta, il Servizio di omologazione comunica:
3 I precedenti richiedenti possono richiedere, entro 30 giorni dalla comunicazione del consenso all’uso, che i loro dati possano essere usati soltanto in un secondo momento. 4 Se non è chiesto un differimento, il Servizio d’omologazione autorizza il nuovo richiedente a usare i dati. 5 Se è chiesto un differimento, il Servizio di omologazione decide:
6 Su domanda, il Servizio di omologazione mette a disposizione del nuovo richiedente i dati provenienti dai test con vertebrati che sono necessari per allestire la parte corrispondente della scheda di dati di sicurezza; sono fatte salve le disposizioni sui dati confidenziali di cui all’articolo 93. |
