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Art. 25 Indennizzo per la messa a disposizione di dati provenienti da precedenti test su vertebrati
1 I precedenti richiedenti (art. 24 cpv. 2) possono richiedere al nuovo richiedente un indennizzo adeguato per l’uso dei loro dati provenienti da test su vertebrati. 2 Se le parti non giungono a un’intesa sull’indennizzo entro sei mesi, il Servizio di omologazione, su domanda di una delle parti, pronuncia una decisione sull’ammontare dell’indennizzo. Tiene segnatamente in considerazione:
3 I precedenti richiedenti possono chiedere al Servizio di omologazione di vietare l’immissione sul mercato del prodotto fitosanitario finché il nuovo richiedente non abbia pagato l’indennizzo richiesto. |
