|
|
|
Art. 37 Obbligo di conservare i documenti presentati con la domanda e i campioni
1 Il titolare dell’omologazione deve conservare, per dieci anni dopo la revoca o la scadenza dell’omologazione o la scadenza di un eventuale termine per l’uso del prodotto fitosanitario, una copia di tutti i documenti presentati con la domanda o provvedere affinché tali documenti siano messi a disposizione. 2 Il richiedente deve tenere a disposizione campioni appartenenti agli stessi lotti dei campioni presentati con la domanda e conservarli finché il loro stato ne consente una valutazione. 3 Il fabbricante o l’importatore deve tenere a disposizione campioni dei singoli lotti di produzione e di riempimento e conservarli finché il loro stato ne consente una valutazione. |
