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Art. 38 Rinnovo dell’omologazione
1 Dal momento in cui è rinnovata l’approvazione di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante nell’UE conformemente al regolamento (CE) n. 1107/200929, i titolari dell’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, fitoprotettore o sinergizzante hanno tre mesi di tempo per presentare la domanda di rinnovo dell’omologazione. 2 In casi giustificati il Servizio di omologazione può prorogare il termine su domanda del titolare dell’omologazione, in particolare qualora sia necessario eseguire ulteriori test o studi sul prodotto fitosanitario in seguito ai risultati della procedura di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva. 3 Se la domanda di rinnovo dell’omologazione non è presentata entro i termini stabiliti, l’omologazione scade entro i termini previsti dall’articolo 15. 4 La domanda deve includere un fascicolo conformemente all’allegato 3 numeri 2.1 e 2.2. Per la lingua, il formato e la struttura della domanda si applica l’articolo 31. 5 La valutazione della domanda è disciplinata dall’articolo 34. I servizi di valutazione rinunciano all’esame di settori rispetto ai quali non sono emerse nuove conoscenze o non sono state definite nuove esigenze dal momento del rilascio dell’omologazione. 6 Qualora non sia presa alcuna decisione sul rinnovo dell’omologazione prima della sua scadenza, per motivi sui quali non può influire il titolare dell’omologazione, quest’ultima rimane valida fino alla decisione. 7 Il Servizio di omologazione stabilisce la durata dell’omologazione rinnovata. Essa può superare al massimo di un anno la durata dell’approvazione della sostanza attiva, del fitoprotettore o del sinergizzante contenuto nel prodotto fitosanitario. 29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. |
