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Art. 39 Rinnovo dell’omologazione semplificata
1 Per i prodotti fitosanitari che sono stati omologati con procedura semplificata secondo l’articolo 16 e che contengono una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante la cui approvazione è rinnovata secondo il regolamento (CE) n. 1107/200930, i titolari dell’omologazione devono presentare entro tre mesi dal rinnovo una domanda di rinnovo dell’omologazione del prodotto fitosanitario. 2 Se, entro tre mesi dalla decisione sul rinnovo dell’omologazione del prodotto fitosanitario nello Stato membro dell’UE confinante, il titolare ne informa il Servizio di omologazione, l’omologazione resta valida fino alla decisione in Svizzera. 3 Se l’omologazione del prodotto fitosanitario nelle Stato membro dell’UE confinante è rinnovata, il titolare dell’omologazione deve presentare i documenti pertinenti di cui agli articoli 29 e 38. 4 Non viene eseguita alcuna valutazione comparativa ai sensi dell’articolo 46. 5 Il titolare dell’omologazione è tenuto a informare, su domanda, il Servizio di omologazione in merito allo stato di elaborazione della procedura di rinnovo nello Stato membro dell’UE confinante. 30 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. |
