Art. 4 Definizioni
1 Nella presente ordinanza valgono le seguenti definizioni: - a.
- per i termini sottostanti le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/20098:
- 1.
- sostanze attive,
- 2.
- fitoprotettori,
- 3.
- sinergizzanti,
- 4.
- coformulanti,
- 5.
- coadiuvanti;
- b.
- per i termini sottostanti le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009:
- 1.
- residui,
- 2.
- sostanze,
- 3.
- preparati,
- 4.
- sostanza potenzialmente pericolosa,
- 5.
- organismi nocivi,
- 6.
- metodi non chimici,
- 7.
- immissione sul mercato,
- 8.
- fabbricante,
- 9.
- lettera d’accesso,
- 10.
- ambiente,
- 11.
- buona pratica fitosanitaria,
- 12.
- buona pratica sperimentale,
- 13.
- test e studi,
- 14.
- uso minore,
- 15.
- serra,
- 16.
- trattamento post-raccolta,
- 17.
- prodotto di degradazione,
- 18.
- impurezza,
- 19.
- biodiversità.
2 Inoltre nella presente ordinanza s’intende per: - a.
- microrganismi: le entità microbiologiche, cellulari o non cellulari, in particolare i batteri, le alghe, i funghi inferiori, i protozoi, i virus e i viroidi, in grado di moltiplicarsi o di trasferire materiale genetico; le colture cellulari, i prioni e il materiale genetico che hanno un’attività biologica sono equiparati ai microrganismi; nella presente ordinanza i microrganismi sono anche considerati sostanze attive;
- b.
- organismi ausiliari: insetti, acari e altri artropodi nonché nematodi, inclusi i loro prodotti del metabolismo, aventi un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi sulle piante, su parti di vegetali o su prodotti vegetali;
- c.
- sostanze di base: sostanze attive che adempiono le seguenti condizioni:
- 1.
- non sono sostanze potenzialmente pericolose,
- 2.
- non possiedono una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici,
- 3.
- non sono utilizzate principalmente per scopi fitosanitari, ma sono nondimeno utili a tal fine, direttamente o in un prodotto costituito dalla sostanza di base e da un agente diluente semplice,
- 4.
- non sono immessi sul mercato come prodotto fitosanitario;
- d.
- utilizzatori professionali:
- 1.
- le persone che utilizzano prodotti fitosanitari nell’ambito della loro attività professionale,
- 2.
- i titolari di un’autorizzazione speciale per l’uso di prodotti fitosanitari;
- e.
- zona d’insediamento: zona all’interno delle zone edificabili e impianti sportivi all’esterno delle zone edificabili.
3 Le espressioni qui appresso del regolamento (CE) n. 1107/2009 hanno nella presente ordinanza gli equivalenti seguenti: Unione europea | Svizzera |
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a. Espressioni in francese: | | mise sur le marché | mise en circulation | produit phytopharmaceutique | produit phytosanitaire | b. Espressioni in italiano: | | antidoto agronomico | fitoprotettore | autorizzazione | omologazione |
8 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/1438, GU L 227 dell’1.9.2022, pag. 2.
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