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Art. 45 Termini per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso di prodotti fitosanitari in caso di modifica, revoca o scadenza dell’omologazione
1 In caso di modifica, revoca o scadenza dell’omologazione di un prodotto fitosanitario o di singoli usi dello stesso, il Servizio di omologazione stabilisce un termine entro il quale:
2 In caso di pericolo di un grave danno immediato per la salute dell’uomo, degli animali o per l’ambiente, il Servizio di omologazione può disporre l’immediato smaltimento del prodotto fitosanitario. 3 Il termine dal momento della modifica, della revoca o della scadenza dell’omologazione può essere:
4 Qualora sia revocata l’omologazione di un prodotto fitosanitario che contiene una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante di cui è scaduta, non rinnovata o revocata l’approvazione ai sensi degli articoli 13 paragrafo 4 e 78 capoverso 3 del regolamento (CE) n. 1107/200931, i termini per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso del prodotto fitosanitario non possono essere più lunghi di quelli stabiliti negli articoli 20 paragrafo 2 o 79 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 5 Per le sementi conciate con prodotti fitosanitari di cui è scaduta, modificata o revocata l’omologazione si applicano per analogia le disposizioni concernenti lo stoccaggio, l’uso e lo smaltimento di cui ai capoversi 1–4. 6 Se viene revocata l’omologazione di un prodotto fitosanitario utilizzato su sementi immagazzinate come scorte obbligatorie ai sensi dell’ordinanza del 26 gennaio 202232 sulle scorte obbligatorie di sementi, per il prodotto fitosanitario e per le sementi con esso conciate possono essere stabiliti termini più lunghi di quelli secondo i capoversi 3 e 4. 31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. |
