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Art. 5 Sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati a norma del regolamento (CE)
n. 1107/2009 1 Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti che sono approvati nell’UE per l’uso in prodotti fitosanitari conformemente agli articoli 13 paragrafo 4, 25 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/20099 sono considerati approvati anche in Svizzera. 2 Le sostanze attive approvate come sostanze di base secondo gli articoli 13 paragrafo 4 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono considerate sostanze di base approvate anche in Svizzera. 3Per le sostanze attive, i fitoprotettori, i sinergizzanti considerati approvati in Svizzera si applicano le relative disposizioni dei singoli regolamenti di esecuzione dell’UE. 9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. |