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Art. 6 Sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati a norma del regolamento (CE)
n. 1107/2009 per cui valgono disposizioni divergenti dall’UE 1 Per sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati secondo gli articoli 13 paragrafo 4, 25 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/200910, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) definisce condizioni e restrizioni divergenti dall’UE, qualora ciò sia necessario per l’attuazione:
2 Non sono concesse deroghe alla durata di validità dell’approvazione secondo il rispettivo regolamento di esecuzione in vigore nell’UE. 3 Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti per i quali valgono condizioni e restrizioni divergenti sono elencati nell’allegato 1 numero 1. 10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. |
