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Art. 64 Durata della protezione delle relazioni dal rinnovo dell’omologazione
1 Le relazioni dei test e degli studi necessarie per il rinnovo dell’omologazione di un prodotto fitosanitario sono protette per 30 mesi a decorrere dalla decisione di rinnovo. 2 Per determinate relazioni dei test e degli studi la protezione può, in via eccezionale, essere revocata all’atto del rinnovo dell’omologazione di un prodotto fitosanitario, in particolare nel caso in cui le condizioni per l’uso non si limitano a un singolo prodotto fitosanitario ma valgono per tutti i prodotti fitosanitari che contengono una determinata sostanza attiva, un determinato fitoprotettore o sinergizzante. |
