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Art. 69 Imballaggio
1 Chi immette sul mercato un prodotto fitosanitario deve apporre sull’imballaggio le indicazioni di cui all’allegato 6. Le indicazioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili. 2 Se la superficie disponibile sull’imballaggio non è sufficiente, le indicazioni di cui all’allegato 6 numero 2 possono figurare su un foglio illustrativo. 3 Se sussiste il pericolo che un prodotto fitosanitario omologato per un uso non professionale possa essere confuso con una derrata alimentare o un mangime per animali, deve essere imballato in modo da ridurre al minimo la possibilità di errore. Inoltre deve essere provvisto di componenti che ne scoraggino o impediscano il consumo. 4 Per poter essere immessi sul mercato in Svizzera, i prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 49 devono avere l’imballaggio originale. 5 Per l’imballaggio di prodotti fitosanitari si applicano per analogia anche le disposizioni degli articoli 8 e 9 OPChim35; i prodotti fitosanitari ai sensi della presente ordinanza sono considerati sostanze pericolose o preparati pericolosi secondo l’OPChim. |
