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Art. 7 Sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati a norma del regolamento (CE)
n. 1107/2009 che non sono approvati in Svizzera 1 Sulla base dell’articolo 9 capoverso 5 LPAc, l’USAV può revocare l’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti approvati secondo gli articoli 13 paragrafo 4, 25 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/200912. 2 Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti che sono approvati nell’UE ma non in Svizzera sono riportati nell’allegato 1 numero 2. 12 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. |
