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Art. 70 Etichettatura
1 L’etichetta di un prodotto fitosanitario non deve fornire indicazioni errate, ingannevoli o incomplete o tacere fatti che possano trarre in inganno gli acquirenti in merito alla natura, al tipo di composizione o agli usi omologati del prodotto. 2 Sull’etichetta non può comparire l’affermazione «omologato come prodotto fitosanitario a basso rischio». 3 Per i prodotti fitosanitari destinati a eliminare i vegetali indesiderati o parti di vegetali, oppure a inibire o prevenire la crescita indesiderata di vegetali, si applicano anche le disposizioni sull’etichettatura particolare conformemente all’allegato 2.5 numero 2 dell’ordinanza del 18 maggio 200536 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). 4 I prodotti fitosanitari che soddisfano i criteri per le sostanze o i preparati pericolosi ai sensi dell’articolo 3 OPChim37 devono inoltre:
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