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Art. 73 Etichettatura di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati
1 Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati deve etichettarli conformemente all’articolo 70 e apporre inoltre sull’etichetta l’indicazione «ottenuto da […] modificato con tecnologia genetica» oppure «ottenuto da […] geneticamente modificato». 2 Per i prodotti fitosanitari che contengono tracce involontarie di organismi geneticamente modificati approvati in quantità inferiore allo 0,1 per cento della massa, il Servizio di omologazione può, d’intesa con i servizi di valutazione, stabilire deroghe all’obbligo di etichettatura. |
