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Art. 75 Scheda di dati di sicurezza
1 I titolari delle omologazioni, di un permesso di vendita o di un permesso generale d’importazione (PGI) devono consegnare agli acquirenti schede di dati di sicurezza per i loro prodotti fitosanitari. Se gli acquirenti consegnano ad altri un prodotto fitosanitario, devono consegnare su domanda anche la scheda di dati di sicurezza relativa a tale prodotto. 2 Per la redazione della scheda di dati di sicurezza si applicano per analogia gli articoli 19–22 OPChim41; non è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza gli scenari d’esposizione di cui all’articolo 20 capoverso 2 OPChim. Laddove nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell’omologazione. 3 Le informazioni contenute nelle sezioni 1, 7, 8 e 13 della scheda di dati di sicurezza devono corrispondere agli usi indicati nell’omologazione. 4 Le schede di dati di sicurezza possono essere messe a disposizione in formato elettronico. Su domanda, devono essere consegnate in formato cartaceo. 5 L’obbligo di conservare le schede di dati di sicurezza è fondato sull’articolo 23 OPChim. |
