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Art. 81 Uso professionale di prodotti fitosanitari nelle zone d’insediamento
1 Nelle zone d’insediamento possono essere usati prodotti fitosanitari e coadiuvanti omologati per un uso professionale soltanto se soddisfano le condizioni di cui all’allegato 9. 2 Sulle superfici di produzione agricola in zone d’insediamento possono essere usati anche prodotti fitosanitari e coadiuvanti che non soddisfano le condizioni di cui all’allegato 9. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti fitosanitari omologati secondo l’articolo 49. 4 I competenti servizi cantonali possono autorizzare in via eccezionale l’uso di prodotti fitosanitari vietati secondo il capoverso 1, se:
5 Se un’autorità cantonale autorizza l’uso sulla base del capoverso 4, prende misure adeguate per garantire la protezione di coloro che frequentano le rispettive superfici. |
