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Art. 82 Conservazione
1 I prodotti fitosanitari devono essere conservati conformemente all’articolo 57 capoversi 1 e 5 OPChim46. 2 Per i prodotti fitosanitari che soddisfano i criteri per le sostanze e i preparati pericolosi di cui all’articolo 3 OPChim si applica anche l’articolo 57 capoversi 2, 3 e 6 OPChim. Se, in base alla loro classificazione ai sensi dell’OPChim, sono considerati sostanze e preparati del gruppo 1 o del gruppo 2, si applica in più anche l’articolo 62 capoversi 2 e 3 OPChim. |
