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Art. 83 Obbligo di riconsegna, di ripresa e di smaltimento
1 Chi possiede prodotti fitosanitari che non può o non intende più utilizzare deve consegnarli a una persona tenuta a riprenderli o a un centro di raccolta appositamente designato. 2 Chi immette sul mercato prodotti fitosanitari deve riprenderli dall’utilizzatore ed eliminarli in modo appropriato. 3 Piccole quantità di prodotti fitosanitari devono essere riprese a titolo gratuito. |
