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Art. 85 Obblighi di notifica
1 Il titolare dell’omologazione notifica immediatamente al Servizio di omologazione qualsiasi informazione sulla cui base si possa ritenere che il prodotto fitosanitario non soddisfi più le condizioni per l’omologazione. 2 In particolare, notifica gli effetti potenzialmente nocivi o possibilmente indesiderabili del prodotto fitosanitario sulla salute umana o degli animali o sulle acque sotterranee, nonché i loro effetti potenzialmente inaccettabili su vegetali, prodotti vegetali o sull’ambiente. A tal fine, registra tutte le possibili reazioni indesiderabili negli esseri umani, negli animali e nell’ambiente connesse con l’uso del prodotto fitosanitario. 3 Inoltre notifica:
4 La notifica deve essere corredata di una valutazione che stabilisce se e in che modo le informazioni indichino che il prodotto fitosanitario non soddisfa più le condizioni per l’omologazione. 5 Il titolare dell’omologazione riferisce senza indugio al Servizio di omologazione qualora disponga di informazioni circa una mancanza dell’efficacia prevista, l’insorgere di una resistenza e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull’ambiente. 6 Il Servizio di omologazione esamina le informazioni ricevute. Se del caso, modifica l’omologazione o la revoca. |
