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Art. 86 Obblighi di registrazione
1 Chi fabbrica, fornisce, importa, esporta o commercia prodotti fitosanitari o sementi conciate con prodotti fitosanitari tiene un registro sulle sue attività con i prodotti fitosanitari e lo conserva per almeno cinque anni. Questi obblighi valgono anche per i titolari delle omologazioni e per i titolari di un permesso di vendita. 2 Le persone sotto menzionate adempiono al loro obbligo di registrazione mediante la registrazione dei seguenti dati:
3 Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, per ogni uso di un prodotto fitosanitario contenente sostanze attive approvate nell’UE secondo gli articoli 13 paragrafo 4, 25 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/200950, incluso l’uso su superfici di aziende agricole svizzere all’estero, registrano nel SI IPF i seguenti dati:
48 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. 50 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. |
