|
|
|
Art. 9 Obbligo di omologazione e campo di applicazione
1 Un prodotto fitosanitario non può essere immesso sul mercato e usato a meno che non sia stato omologato conformemente alla presente ordinanza. 2 Non è richiesta un’omologazione ai sensi della presente ordinanza per:
3 Per l’immissione sul mercato e l’uso di prodotti fitosanitari il cui sviluppo si basa sull’utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali associate a risorse genetiche, la presente ordinanza si applica sempre che l’ordinanza di Nagoya dell’11 dicembre 201514 non disponga altrimenti. |
