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Art. 93
1 Su domanda, il Servizio di omologazione divulga le seguenti informazioni su un prodotto fitosanitario a terzi, a meno che nella domanda di omologazione non sia stato richiesto il loro trattamento confidenziale:
2 Il Servizio di omologazione decide quali informazioni devono essere trattate confidenzialmente. 3 Accorda il trattamento confidenziale delle informazioni se il richiedente dimostra che la loro divulgazione a terzi potrebbe danneggiare considerevolmente i suoi interessi. I nomi e gli indirizzi delle persone che partecipano o hanno partecipato alle sperimentazioni su vertebrati sono sempre considerati confidenziali. 4 Se viene a conoscenza che informazioni considerate confidenziali sono state in seguito legittimamente divulgate, il Servizio di omologazione non è più tenuto al trattamento confidenziale di tali informazioni. 5 Le autorità cantonali di esecuzione ricevono l’accesso alle informazioni di cui al capoverso 1, nella misura in cui ne necessitano per adempiere i loro compiti di cui all’articolo 138. |
